SuperbonusGiugno 9, 2020

Guida al Superbonus del Decreto Rilancio

PREMESSA

La settima edizione de «Gli Immobili in Italia», che è una pubblicazione realizzata dall’Agenzia delle Entrate, ci informa (relativamente al 2016) che il 75,2% delle famiglie, cioè tre su quattro, risiede in una casa di proprietà e che il valore complessivo del patrimonio abitativo supera i 6.000 miliardi.

Tale ricchezza edilizia potrebbe essere sicuramente rivalutata se venisse sottoposta a cospicui interventi di riqualificazione energetica; interventi che avrebbero il pregio non solo di incidere positivamente sul suo valore immobiliare ma contribuirebbero anche a ridurre l’esborso energetico.

L’occasione per operare in tal senso viene offerta quest’anno dal Decreto Rilancio (DL 34/2020 convertito nella Legge 17.07.20 n° 77) che, tra le altre disposizioni, ha istituito due superbonus: l’Ecobonus 110% ed il Sismabonus 110%, i quali grazie ad agevolazioni dal punto di vista fiscale ed economico mirano l’uno all’efficientamento energetico delle abitazioni, mentre il secondo prende in esame la situazione sismica degli edifici con lo scopo di ridurne il rischio e di mettere in sicurezza le costruzioni.

In pratica effettuando tale genere di interventi si può fruire di un risparmio fiscale del 110% che, per esempio, per una ristrutturazione che comporta una spesa pari a 30mila euro consente di detrarre dalle imposte, in occasione della dichiarazione dei redditi, un importo pari a 33mila euro (si, avete letto bene: 33.000 €), oppure di cedere il credito fiscale a terzi.

Le agevolazioni di cui parliamo sono valide per le spese sostenute tra il 1° luglio del 2020 ed il 31.12.21.

Fatta questa premessa di massima, esaminiamo nel dettaglio i vari punti delle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio (DR) così come modificato nella conversione in legge.

  • CHI PUÒ FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI ?

I soggetti che possono godere dei superbonus del 110% sono:

    • i condomìni;
    • le persone fisiche su unità immobiliari;
    • gli Istituti autonomi case popolari (IACP). Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
    • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
    • le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche.
  • QUALI INTERVENTI POSSONO FRUIRE DELL’ECOBONUS 110% ?

Sono tre le tipologie principali di interventi (definite trainanti) cui si rivolge il DR per la concessione dell’ecobonus 110% :

  1. la prima tipologia riguarda il cosiddetto cappotto termico, cioè l’isolamento termico delle superfici opache verticali ed inclinate (le facciate degli edifici) e orizzontali (coperture e pavimenti), e che interessa l’involucro dell’edificio condominiale e di quelli unifamiliari, o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
  2. la seconda concerne le parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con gli impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento (nel caso che si installino pompe di calore reversibili) o la fornitura di acqua calda sanitaria dotati di:
  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
  • generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), pari almeno al 20 per cento;
  • collettori solari.
  1. la terza tipologia è relativa agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno e che comportano:
  • i medesimi interventi di cui al precedente punto 2
  • l’installazione (esclusivamente per talune aree non metanizzate) delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle.

Oltre ai suindicati lavori (definiti trainanti) è prevista una quarta tipologia aggiuntiva costituita dai seguenti lavori cosiddetti trainati:

  1. quelli che mirano all’efficientamento energetico e che comprendono ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di pavimentazione, di schermature solare, di tende da sole, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
  2. quelli che comportano l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
  3. quelli che concernono l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui al precedente punto B.5, che potrà essere contestuale o successiva alla realizzazione del fotovoltaico;
  4. quelli che riguardano l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Il DR consente che i lavori di cui ai punti B.4, B.5, B.6 e B.7 possano fruire del medesimo superbonus 110% qualora gli stessi vengano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi appartenenti alle cosiddette tipologie trainanti (di cui ai paragrafi B.1, B.2, B.3 e C).

  • SUPER BONUS SISMA 

È prevista la detrazione fiscale potenziata al 110% anche per gli interventi contemplati dalla vigente normativa sul cosiddetto Sisma Bonus, ovvero per il miglioramento sismico mediante adozione di misure antisismiche (anche mediante demolizione e ricostruzione) con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, da realizzarsi sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici ubicati sulle zone sismiche 1, 2 e 3 (con esclusione quindi degli immobili in fascia sismica 4) e, ove riguardino i centri storici, eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Sono incluse le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili e per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, qualora eseguite congiuntamente ai predetti interventi.

  • QUALI SONO GLI IMPORTI MAX DELLE AGEVOLAZIONI PER L’ECOBONUS?

In riferimento ai limiti di spesa, il DR prevede una suddivisione della detrazione complessiva in 5 quote annuali di pari importo, con i seguenti tetti massimi:

  1. per la prima (isolamento termico a cappotto di cui al paragrafo B.1), la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese pari a:
    • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari
    • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari; 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
  2. per la seconda (che interessa le parti comuni degli edifici di cui al paragrafo B.2), premesso che la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, la stessa è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
    • euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
    • euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
  3. per la terza (interventi costruzioni di cui al paragrafo B.3) la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per singola unità immobiliare. Anche per questa tipologia sono riconosciute le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  4. per i lavori di efficientamento energetico B.4 che vengono eseguiti congiuntamente ad una di quelle cosiddette trainanti (di cui ai paragrafi B.1, B.2, B.3 e C), i limiti di spesa rimangono quelli previsti dalla legislazione vigente e che di seguito si riportano a titolo esemplificativo:
    • per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro;
    • per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio (come ad esempio la sostituzione di pavimenti, di coperture od infissi) con un’incidenza anche inferiore al 25% ma che rispettano taluni requisiti di efficienza, il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
    • per l’installazione di pannelli o schermature solari il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
    • per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro;
    • per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative non è previsto un limite massimo di detrazione.
  5. per l’installazione di impianti solari fotovoltaici (installati congiuntamente ai lavori di cui ai paragrafi B.1, B.2, B.3 e C) le spese non potranno essere superiori a euro 48.000 e comunque dovranno rientrare nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico per singola unità immobiliare;
  6. per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui al precedente punto B.5, la detrazione è riconosciuta alle stesse condizioni e negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo, e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.
  7. per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (installati congiuntamente ai lavori di cui ai paragrafi B.1, B.2, B.3 e C) le pese massime detraibili sono pari a euro 3.000.

Da tener presente che la fruizione delle detrazioni fiscali al 110% per il fotovoltaico (ed i sistemi di accumulo) è subordinata comunque alla cessione al GSE dell’energia non autoconsumata e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione, compresi gli incentivi per lo scambio sul posto.

Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici.

  • QUANDO SI POTRANNO ESEGUIRE I LAVORI?

Come accennato, le agevolazioni in parola sono valide se le spese sono documentate e rimaste a carico del contribuente dall’1 luglio dell’anno in corso fino al 31.12.2021. Ciò significa che per la fruizione delle detrazioni fiscali si fa riferimento al criterio di cassa per cui fa fede la data effettiva del pagamento e non la data di inizio lavori; pertanto possono ritenersi legittimi non solo gli interventi  avviati prima del 1° luglio, ma anche quelli già cominciati prima della pubblicazione del decreto (19.5.2020).

  • PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE OCCORRE ACQUISIRE DELLE CERTIFICAZIONI?

Per accedere alle agevolazione Ecobonus e Sismabonus è necessario acquisire la seguente documentazione con l’ausilio di tecnici abilitati:

  • certificato di asseveramento sia del rispetto dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, che della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Detto visto di conformità relativo agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, potrà essere rilasciato, rispettivamente, da parte dei tecnici abilitati ad emettere le certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico;

  • attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato nella forma della dichiarazione asseverata che assicuri il miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno ovvero, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi), il conseguimento della classe energetica più alta;
  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che hanno diritto alla detrazione d’imposta.

Detto visto di conformità potrà essere rilasciato da: 

  • iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonchè dei CAF
  • soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

In merito a dette certificazioni è bene infine tener presente che:

  • le spese sostenute per il rilascio delle stesse (attestazioni, asseverazioni e visto di conformità) rientrano tra le spese detraibili; 
  • i tecnici abilitati, le rilasciano (attestazioni ed asseverazioni), previa stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
  • QUALI SONO LE ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE D’IMPOSTA?

Come accennato, il DR consente che i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono le spese per gli interventi edilizi possono optare alternativamente, in sostituzione dell’utilizzo diretto della detrazione d’imposta del corrispettivo dovuto (in occasione della denuncia dei redditi):

  • per un contributo sotto forma di sconto in fattura
  • per la cessione del credito.

A tal riguardo occorre tener presente che:

  • lo sconto può essere concesso fino a un importo massimo pari a tutto il corrispettivo dovuto e che lo stesso viene anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione del credito comporta la trasformazione della detrazione spettante in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • nel caso del Sismabonus per la cessione del credito d’imposta è obbligatoria la sottoscrizione contestuale di una polizza avente ad oggetto il rischio da eventi calamitosi. Il costo di questa polizza potrà essere portato in detrazione al 90%.