ECOBONUS 110% 100% RISTRUTTURAZIONE COME OTTENERLO 2020 2121 DETRAZIONE FISCALE SCONTO IN FATTURA

GUIDA ALL' ECOBONUS 110% - 90% del DECRETO RILANCIO

PREMESSA

La settima edizione de «Gli Immobili in Italia», che è una pubblicazione realizzata dall’Agenzia delle Entrate, ci informa (relativamente al 2016) che il 75,2% delle famiglie, cioè tre su quattro, risiede in una casa di proprietà e che il valore complessivo del patrimonio abitativo supera i 6.000 miliardi.

Tale ricchezza edilizia potrebbe essere sicuramente rivalutata se venisse sottoposta a cospicui interventi di riqualificazione energetica; interventi che avrebbero il pregio non solo di incidere positivamente sul suo valore immobiliare ma contribuirebbero anche a ridurre l'esborso energetico.

L'occasione per operare in tal senso viene offerta quest'anno dal recente Decreto Rilancio (DL 34/2020) che, tra le altre disposizioni, ha istituito due superbonus: l'Ecobonus 110%, che mira ad agevolare dal punto di vista fiscale ed economico gli interventi di efficientamento energetico delle abitazioni, ed il Sismabonus 110% che prende in esame la situazione sismica degli edifici con lo scopo di ridurne il rischio e di mettere in sicurezza le costruzioni.

In pratica effettuando tale genere di interventi si può fruire di un risparmio fiscale del 110% che, per esempio, per una ristrutturazione che comporta una spesa pari a 30mila euro consente di detrarre dalle imposte, in occasione della dichiarazione dei redditi, un importo pari a 33mila euro (si, avete letto bene: 33.000 €), oppure di cedere il credito fiscale.

Le agevolazioni di cui parliamo sono valide (al momento in cui scriviamo), per le spese sostenute tra il 1° luglio del 2020 e la fine del 2021, ma non è da escludere che in fase di conversione in legge del decreto detto periodo venga esteso a tutto il 2022.

Fatta questa premessa di massima, esaminiamo nel dettaglio i vari punti delle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio (DR).


A. CHI PUÒ FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI ECOBONUS ?

I soggetti che possono godere del superbonus del 110% sono:

  • i condomìni o gli appartamenti dei condomini che posseggano il riscaldamento autonomo;
  • le persone fisiche per edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP)
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa


B. QUALI SONO GLI INTERVENTI CHE CONSENTONO DI FRUIRE DEL SUPERBONUS ?

Sono tre le tipologie principali di interventi, definite interventi trainanti, cui si rivolge il DR per la concessione dell'ecobonus 110% :

  1. quella che riguarda il cosiddetto cappotto termico, cioè l'isolamento termico delle superfici opache verticali (le facciate degli edifici) e orizzontali (le terrazze od i tetti), e che interessa l’involucro dell’edificio (condominialeo autonomo) con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
  2. quella che incide sulle parti comuni dell'edificio (condominiale con impianti centralizzati) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con gli impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto; a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi; geotermici anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; di microcogenerazione;
  3. quella che interessa gli edifici unifamiliari o abitazioni in condominio (con riscaldamento autonomo) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi; geotermici anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; di microcogenerazione.

Oltre alle suddette tre tipologie trainanti ne è prevista una quarta che contempla i seguenti lavori QUARTA TIPOLOGIA TRAINANTE:

4a.   che mirano all'efficientamento energetico, e che comprendono ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di pavimentazione, di schermature solare, di tende da sole, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;

4b.   che riguardano l’installazione di infrastrutture (colonnine) per la ricarica di veicoli elettrici.

Il DR consente che i lavori di cui ai punti 4a e 4b possano fruire del medesimo superbonus 110% qualora gli stessi vengano eseguiti congiuntamente ad almeno una delle citate tre tipologie trainanti.


C. ECOBONUS SISMA o ADEGUAMENTO SISMICO

È prevista la detrazione fiscale potenziata al 110%, incluse le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili, anche per gli interventi contemplati dalla vigente normativa sul cosiddetto Sisma Bonus, ovvero per il miglioramento sismico mediante adozione di misure antisismiche (anche mediante demolizione e ricostruzione) con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, da realizzarsi sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici ubicati sulle zone sismiche 1, 2 e 3 (con esclusione quindi degli immobili in fascia sismica 4) e, ove riguardino i centri storici, eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.



D. QUALI SONO GLI IMPORTI MASSIMI DELLE AGEVOLAZIONI ?

In riferimento ai limiti di spesa, il DR prevede una suddivisione della detrazione complessiva in 5 quote annuali di pari importo, con i seguenti tetti massimi per ognuna delle tre categorie trainanti di intervento:

  1. per la prima (isolamento termico a cappotto delle superfici opache verticali e orizzontali - paragrafo B.1), la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
  2. per la seconda (che interessa le parti comuni degli edifici - condomini con riscaldamento centralizzato, paragrafo B.2) la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. È importante notare che per questa tipologia sono riconosciute anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
  3. per la terza (edifici unifamiliari - appartamenti in condominio con riscaldamento autonomo, paragrafo B.3) la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000. Anche per questa tipologia sono riconosciute le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
  4. per l’installazione di impianti solari fotovoltaici (installati presso i condomìni o le abitazioni unifamiliari, contestualmente ai lavori di cui al paragrafo B.2, ovvero negli edifici unifamiliari contestualmente ai lavori di cui al paragrafo B.3) connessi alla rete elettrica su edifici, le spese non potranno essere superiori a euro 48.000 e comunque dovranno rientrare nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
  5. per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui al precedente punto 4, la detrazione è riconosciuta alle stesse condizioni e negli stessi limiti di importo del precedente punto e dell'ammontare complessivo, e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.


Da tener presente che la fruizione delle detrazioni fiscali al 110% per il fotovoltaico (ed i sistemi di accumulo) è subordinata comunque alla cessione al GSE dell'energia non autoconsumata e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione, compresi gli incentivi per lo scambio sul posto.

Per i lavori  appartenenti alla quarta tipologia (sia B.4a che B.4b) che vengono eseguiti congiuntamente ad una di quelle cosiddette trainanti sono riconosciute, oltre all'agevolazione del superbonus al 110%, anche la suddivisione della detrazione complessiva in 5 quote annuali di pari importo, mentre i limiti di spesa rimangono quelli previsti per ciascun intervento dalla legislazione vigente che, per i lavori B.4a, sono così distinti:


  • per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro;
  • per gli interventi che interessano l'involucro dell'edificio (come ad esempio la sostituzione di pavimenti, di coperture od infissi) con un'incidenza anche inferiore al 25% ma che rispettano taluni requisiti di efficienza, il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
  • per l'installazione di pannelli o schermature solari il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro
  • per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.


E. QUANDO SI POTRANNO ESEGUIRE I LAVORI?

Come accennato, le agevolazioni in parola sono valide se le spese sono documentate e rimaste a carico del contribuente dall’1 luglio 2020, fino al 31.12.2021, anche se è notizia delle ultime ore che il nuovo Decreto per l'ECOBONUS sarà esteso fino al termine del 2022. Ciò significa che per la fruizione delle detrazioni fiscali si fa riferimento al criterio di cassa per cui fa fede la data effettiva del pagamento e non la data di inizio lavori; pertanto gli interventi  possono non solo già avviarsi prima del 1° luglio, ma possono ritenersi legittimi anche se già cominciati prima della pubblicazione del decreto (19.5.2020).


F. PER FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE OCCORRE ACQUISIRE DELLE CERTIFICAZIONI?

Premesso che per la piena operatività si dovranno attendere:

  1. le disposizioni attuative da parte dell'Agenzia delle Entrate;
  2. un decreto del MISE, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione,

per accedere all'agevolazione Ecobonus è necessario acquisire presso dei tecnici abilitati la seguente documentazione:

  1. certificato di asseveramento sia del rispetto dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, che della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  2. attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato nella forma della dichiarazione asseverata che assicuri il miglioramento di 2 classi energetiche dell'edificio ovvero, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi), il conseguimento della classe energetica più altaSarà difficile poter presentare l'APE già in proprio possesso, in quanto il tecnico che dovrà produrre il certificato di asseveramento, dovrà garantire il rispetto di tutti i requisiti tecnici e non si potrà prendere la responsabilità di presentare un documento, redatto da altro tecnico.
  3. il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che hanno diritto alla detrazione d’imposta.

Detto visto di conformità potrà essere rilasciato da:

  • Tecnici iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • Soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus o adeguamento Sismico) occorre acquisire una certificazione di asseverazione da parte di  professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

È bene infine tener presente che le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili.


G. QUALI SONO LE ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE D'IMPOSTA del 110% ?

Come accennato, il DR consente che i soggetti che negli anni 2020 e 2021 (2022) sostengono le spese per gli interventi edilizi possono optare alternativamente, in sostituzione dell'utilizzo diretto della detrazione d'imposta del 110% del corrispettivo dovuto (in occasione della denuncia dei redditi), o per la cessione del credito oppure per un contributo sotto forma di sconto in fattura, tenendo presente che:

  • lo sconto in fattura può essere concesso fino a un importo massimo pari a l'intero corrispettivo dovuto; che lo stesso viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • l'importo della detrazione viene trasformato in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • nel caso del Sismabonus per la cessione del credito d'imposta è obbligatoria la sottoscrizione contestuale di una polizza avente ad oggetto il rischio da eventi calamitosi. Il costo di questa polizza potrà essere portato in detrazione al 90%.